Quando si parla di separazione, si fa spesso riferimento a due percorsi distinti: la separazione consensuale e quella giudiziale. Entrambe le modalità, in ogni caso, evocano l’idea di un processo complesso e, talvolta, doloroso per chi le affronta. Tuttavia, la differenza tra separazione consensuale e giudiziale è sostanziale, e conoscerla può aiutare le coppie a comprendere quale iter dovranno seguire per formalizzare la loro separazione.
Quando tra i coniugi esiste un accordo su questioni fondamentali come la gestione dei figli, la suddivisione del patrimonio, l’utilizzo della casa coniugale e il mantenimento, si può procedere con una separazione consensuale. In questo caso, i coniugi possono presentare un unico ricorso congiunto presso il Tribunale, assistiti da un solo legale. Questa via, più rapida e meno conflittuale, può essere ulteriormente semplificata tramite la negoziazione assistita, evitando l’obbligo di comparire in Tribunale.
La separazione personale nell’ordinamento italiano rappresenta uno stato giuridico che attenua, ma non scioglie completamente, il vincolo matrimoniale. Durante questo periodo, i coniugi possono scegliere di riconciliarsi e riprendere la convivenza, oppure di procedere al divorzio. In questo senso, la separazione personale spesso rappresenta una fase preparatoria per la definitiva risoluzione del matrimonio tramite il divorzio.
La procedura più veloce per formalizzare una separazione consensuale è quella attraverso la procedura della negoziazione assistita. Tale procedura è stata introdotta con la legge n. 162/2014 e prevede la possibilità formalizzare la separazione consensuale attraverso la stipula di una convenzione e successivamente, almeno dopo trenta giorni dalla stipula della convenzione, un accordo tra le parti rappresentate dagli avvocati senza la necessità dell’udienza in Tribunale ma solamente un successivo nulla osta o un’autorizzazione da parte della Procura presso il Tribunale Ordinario. Tale procedura si caratterizza per la notevole riduzione del tempo per la formalizzazione degli accordi dopo il raggiungimento degli stessi.
Lo stato di separazione legale si ottiene anche attraverso un provvedimento giurisdizionale, che può essere una sentenza nel caso di separazione giudiziale o un decreto di omologazione per la separazione consensuale presentata in Tribunale. Nella separazione giudiziale, il giudice stabilisce le condizioni per la vita separata dei coniugi, mentre nella separazione consensuale, sono i coniugi stessi a raggiungere un accordo che verrà recepito e omologato dal Tribunale.
Il procedimento per la separazione consensuale in Tribunale si articola in diverse fasi. Dopo la presentazione del ricorso congiunto, i coniugi devono comparire davanti al giudice relatore designato dal Presidente del Tribunale per la verifica della volontà di non riconciliarsi o in alternativa I coniugi potranno specificare nel ricorso la volontà di sostituire l’udienza con la presentazione di note scritte. Successivamente, al collegio del Tribunale per l’omologazione, purché l’accordo rispetti l’interesse dei figli e/o del coniuge..
Se invece i coniugi non riescono a trovare un accordo su questioni cruciali come il mantenimento o l’affidamento dei figli, è necessario ricorrere alla separazione giudiziale. In questo tipo di procedura, ciascun coniuge presenta un ricorso separato e viene avviato un processo davanti al Tribunale. DDurante la prima udienza, il Giudice tenterà una conciliazione e potrà formulare un proposta conciliativa alle parti; in caso di fallimento, verranno stabiliti provvedimenti opportuni a tutela dei figli e dei coniugi.
Per avviare la separazione giudiziale, è necessario presentare un ricorso al Presidente del Tribunale della residenza del coniuge convenuto e in caso di presenza di figli minorenni al Tribunale nel quale ha la residenza abituale il minore. Alla richiesta vanno allegati documenti specifici, tra cui l’estratto dell’atto di matrimonio, certificati di residenza e di stato di famiglia, oltre a eventuali documenti economici e patrimoniali. Il procedimento prevede una prima udienza di tentativo di conciliazione, seguita, in caso di fallimento, da una causa civile che si conclude con una sentenza di separazione.
La separazione giudiziale non pone fine al matrimonio, ma modifica alcuni degli obblighi coniugali, come la fedeltà e la coabitazione, e scioglie la comunione dei beni. Restano invece gli obblighi di mantenimento verso il coniuge più debole e la prole. Le condizioni stabilite durante la separazione possono essere modificate o revocate in presenza di cambiamenti rilevanti nella situazione dei coniugi.
Quando una coppia affronta una crisi matrimoniale, il primo passo consigliato è tentare una soluzione consensuale, cercando di raggiungere un accordo su questioni come il mantenimento, l’affidamento dei figli e la divisione dei beni. Questo accordo, se raggiunto, deve essere convalidato dal Tribunale. Tuttavia, se il dialogo tra i coniugi è ormai inesistente o fallisce il tentativo di negoziazione, è possibile ricorrere alla separazione o al divorzio giudiziale, chiedendo al giudice di sciogliere il matrimonio anche senza il consenso dell’altro coniuge.
Ogni coniuge ha il diritto di chiedere la separazione o il divorzio, anche senza l’accordo dell’altro. Sebbene si possa rifiutare una proposta di divorzio o separazione consensuale, non è possibile impedire un divorzio o una separazione giudiziale. In tali casi, il procedimento va avanti, con o senza la partecipazione del coniuge contrario, poiché la legge consente di ottenere lo scioglimento del matrimonio su semplice richiesta di una delle parti.
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