Ciascun condomino ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea) e senza l’onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), purché: i. l’esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione, ii. non sia contrario ai principi di correttezza e iii. non si risolva in un onere economico per il condominio (dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti).
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Qui il link al testo completo dell’ordinanza n. 4448/2020 depositata il 20 febbraio 2020.