Scopriamo insieme la divisione ereditaria, un processo fondamentale attraverso il quale l’eredità viene frazionata tra i diversi eredi. In questo articolo, esploreremo le differenze tra divisione consensuale e giudiziale, analizzando tutti i passaggi necessari per giungere alla distribuzione finale dei beni. Vedremo come la legge italiana, attraverso gli articoli del codice civile, disciplina questo importante istituto, garantendo che ogni erede diventi proprietario esclusivo dei beni che gli spettano.
La divisione ereditaria delle quote può avvenire in due modi: consensualmente o giudizialmente. La legge prevede regole precise per il frazionamento dell’eredità tra i diversi eredi, garantendo che ciascun erede diventi unico proprietario esclusivo dei beni assegnati. Questo processo è regolato dagli articoli 713 e seguenti, e dagli articoli 1111 e seguenti del codice civile. La divisione può avvenire tramite un contratto, una disposizione testamentaria o un’azione giudiziale. Se avviene mediante un contratto, si parla di “divisione volontaria”; se avviene tramite un’azione giudiziale, si parla di “divisione giudiziale”.
L’articolo 713 del codice civile specifica che i coeredi possono sempre richiedere la divisione dell’eredità. Tuttavia, se tutti o alcuni degli eredi sono minori, il testatore può stabilire che la divisione non avvenga prima di un anno dal raggiungimento della maggiore età dell’ultimo nato. Inoltre, il testatore può disporre che la divisione di alcuni o tutti i beni non avvenga prima di cinque anni dalla sua morte. In entrambi i casi, l’autorità giudiziaria può, in presenza di gravi circostanze e su richiesta di uno o più coeredi, permettere che la divisione avvenga immediatamente o entro un termine minore rispetto a quello stabilito dal testatore.
La collazione è l’atto mediante il quale i figli, i loro discendenti e il coniuge del defunto reintegrano nella massa ereditaria tutti i beni mobili e immobili ricevuti come donazione dal defunto quando era in vita. Questo processo è fondamentale per garantire una distribuzione equa del patrimonio tra gli eredi, considerando che le donazioni effettuate dal defunto possono influenzare significativamente sia l’ammontare complessivo dei beni ereditari sia le quote spettanti a ciascun erede.
Con la collazione, la legge mira a ripristinare l’uguaglianza di trattamento tra i parenti più stretti del defunto nella suddivisione del patrimonio ereditario.
La collazione è obbligatoria quando nell’eredità concorrono i soli discendenti del defunto o i discendenti insieme al coniuge. I soggetti considerati discendenti includono:
Il coerede che ha ricevuto un bene per donazione dal defunto può evitare la collazione rinunciando all’eredità.
La collazione di beni immobili può essere eseguita, a scelta del coerede che ha ricevuto la donazione, in due modi:
Per quanto riguarda i beni mobili, la collazione avviene solo per imputazione, calcolando il valore del bene al momento dell’apertura della successione. In entrambi i casi, il valore di mercato del bene al momento dell’apertura della successione è quello che conta, e non il valore che il bene aveva al momento della donazione.
La collazione di denaro avviene assegnando agli altri discendenti e al coniuge una somma equivalente a quella ricevuta dal beneficiario della donazione. Questo significa che il coerede che ha ricevuto la donazione riceverà dall’eredità una quantità di denaro inferiore rispetto agli altri eredi, pari all’ammontare della donazione ricevuta.
Il conferimento di denaro segue il principio nominalistico: se, ad esempio, è stata donata una somma di 5.000 euro, dovrà essere conferita una somma di pari importo.
La divisione giudiziale è una procedura prevista dal codice civile che consente ai condividenti di attivare il procedimento di divisione dei beni comuni attraverso un’azione legale. Sebbene il codice civile non preveda una disciplina generale della divisione, esiste una regolamentazione specifica per la divisione ereditaria. L’articolo 1116 del codice civile stabilisce che le norme sulla divisione dell’eredità si applicano anche alla divisione delle cose comuni, purché non contrastino con altre disposizioni specifiche.
L’articolo 713 del codice civile afferma che ciascun condividente può sempre chiedere la divisione, anche contro la volontà degli altri. L’articolo 1111, invece, consente ai condividenti di stipulare un accordo per non sciogliere la comunione prima di un certo termine, che non può superare i dieci anni. Tuttavia, in presenza di gravi circostanze, il giudice può ordinare lo scioglimento della comunione anche prima del termine pattuito.
La divisione giudiziale dei beni ereditari segue una disciplina specifica che può essere applicata anche alla divisione dei beni comuni. Dal punto di vista processuale, è necessario il litisconsorzio per tutti gli eredi, esclusi i chiamati all’eredità che non hanno ancora accettato l’eredità.
Il procedimento di divisione prevede la stima del valore dei beni ereditari, calcolando la differenza tra le attività (crediti e beni del defunto) e le passività (debiti ereditari) per ottenere la massa ereditaria netta da dividere.
La divisione può essere richiesta anche se uno o più coeredi hanno goduto esclusivamente di parte dei beni ereditari, a meno che non sia intervenuta l’usucapione per possesso esclusivo.
La domanda di divisione giudiziale può essere proposta da ciascun condividente in qualsiasi momento. Tuttavia, prima di presentare la domanda, è obbligatorio tentare la mediazione civile. La domanda deve essere presentata nei confronti di tutti i condividenti e dei creditori opponenti, se presenti, tramite atto di citazione al tribunale del luogo in cui si trovano i beni oggetto di divisione.
Il procedimento di divisione giudiziale si sviluppa in due fasi principali:
Se i beni non possono essere comodamente divisi e non vi sono uno o più proprietari che chiedono l’assegnazione dell’intero (al ricorrere di particolari condizioni), si procede alla vendita all’incanto degli immobili, seguendo le regole dell’articolo 720 del codice civile. Inoltre, ciascun partecipante può richiedere l’estinzione delle obbligazioni contratte per la cosa comune, con eventuale vendita della stessa per ottenere i fondi necessari.
I creditori o gli aventi causa dei condividenti possono opporsi alla divisione giudiziale, a patto che l’opposizione sia notificata prima dell’esecuzione della divisione stessa. L’impugnazione della divisione relativa a beni immobili ha effetto solo se trascritta prima della trascrizione della domanda di divisione al giudice.
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