L’acquisto dell’arredo presuppone un contratto di compravendita a prestazioni corrispettive, dove, l’impegno del venditore di consegnare la “cosa” o trasferire il “diritto” (si pensi all’impossibilità di consegnare un immobile), s’incontra con l’obbligo dell’acquirente di pagare il prezzo.
Solitamente, in questo tipo di contratti, prima di procedere con l’ordine, il venditore chiede il saldo dell’intero prezzo, così, l’acquirente, di fronte ad un ritardo nella consegna, si trova nell’impossibilità di rivolgersi altrove proprio per avere già pagato tutto quanto dovuto.
Prima di procedere oltre, riteniamo doveroso chiarire la diversa ipotesi in cui il prezzo non sia ancora stato pagato, poiché, a fronte di una richiesta di pagamento del venditore in ritardo nella consegna, legittimamente l’acquirente potrà opporsi al saldo del prezzo per inadempimento del venditore[1].
Quanto al ritardo nella consegna dopo il saldo del prezzo, in termini giuridici, esso si traduce nell’inadempimento del venditore con conseguente applicabilità dei rimedi generali previsti dall’ordinamento italiano.
Ebbene, l’acquirente ha a disposizione due strade, alternative fra loro (l’una esclude l’altra), a) domandare l’adempimento oppure b) la risoluzione del contratto[2].
A entrambe le scelte, indipendentemente da quella effettuata dalla parte adempiente (per rendere meglio l’idea, l’acquirente che ha pagato correttamente il prezzo), quest’ultimo potrà domandare il risarcimento del danno.
Ma sia chiaro, non è che ogni ritardo legittima di per sé il diritto al risarcimento, quest’ultimo, infatti, scatta solo e soltanto qualora un effettivo danno si verifichi.
Per spiegarci meglio proveremo a fare un esempio: se nell’immobile insistono due cucine, entrambe perfettamente funzionati, e se ne smantella una in vista della nuova acquistata, difficilmente potranno rinvenirsi margini di danno, poiché l’acquirente ben poteva cucinare con l’altra cucina.
Discorso diverso, per rimanere in termini di esempio, allorquando nell’immobile vi sia una sola cucina e questa venga smontata per far posto a quella nuova acquistata. E’ chiaro, senza addentrarci oltre nelle infinite ipotesi che si potrebbero verificare (il caso di persone in precarie condizioni di salute o anziane che necessitano di determinate pietanze), in tal caso sarebbe più semplice provare l’effettiva sussistenza di un danno (conseguenza).
Per completezza, ci teniamo a segnalare che molto spesso tali problematiche si risolvono con l’invio di una diffida ad adempiere, prevista dall’art. 1454 c.c., sulla quale, per la sua rilevanza giuridica, faremo un articolo apposito.
Se hai problemi o ritardi con lo svolgimento della prestazione indicata nel contratto, non esitare a contattare lo Studio Legale Fabrizi, il quale, mettendoti in condizione di conoscere i rimedi legali del caso specifico, ti affiancherà nelle scelte più opportune.
[1] E’ il caso della c.d. eccezione d’inadempimento di cui all’art. 1460 c.c.
[2] Art. 1453 c.c.