Con il nuovo modello di autodichiarazione, al fine di contrastare la diffusione del nuovo coronavirus, il Presidente del Consiglio dei Ministri (per essere più chiari, il “Governo”) ha adottato una serie di misure volte a limitare la circolazione delle persone all’interno del territorio nazionale (DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020 e DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18).
Occorre sin d’ora chiarire che non rientrano nell’ambito di tale divieto solo e soltanto gli spostamenti motivati da:
- comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessita;
- motivi di salute;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
Cerchiamo dunque di far luce sui risvolti legali conseguenti alla circolazione non giustificata da una delle motivazioni sopra elencate, poiché, in tal caso, si verificherebbe la violazione del divieto previsto dai decreti del 8 e 9 marzo 2020.
In particolare, l’articolo 4 del DPCM 8 marzo 2020, al comma II testualmente recita:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”.
Per l’effetto, tutti gli “obblighi” contenuti nel provvedimento risultano sanzionati col reato contravvenzionale ex art. 650 c.p., mentre per le numerose “raccomandazioni” ivi contemplate, il medesimo testo non prevede alcuna conseguenza (v. a fondo pagina).
Ma quali sono le sanzioni in caso di violazione dall’art. 650 c.p.?
L’art. 650 c.p. recita: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.
Riteniamo doveroso chiarire la gravità delle conseguenze derivanti dalla violazione del divieto, in quanto, le sanzioni previste dall’art. 650 c.p., verrebbero comminate all’esito di un vero e proprio procedimento penale svolto innanzi il Tribunale Penale.
Pertanto, invitiamo tutti i nostri assistiti e lettori al massimo rispetto dei divieti di circolazione, uscendo solo ed esclusivamente per le ipotesi consentite unitamente al nuovo modello di autodichiarazione.
Per qualsiasi chiarimento non esitare a contattarci.
Allegato al DPCM: Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attivita’ sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.