Con ricorso ai sensi dell’art. 1137 c.c., i condomini, che avevano partecipato all’assemblea, domandavano l’annullabilità della relativa delibera per mancata convocazione di altri condomini aventi diritto.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadita dalla Sentenza n. 10070/20 del 28.5.2020 (qui il testo completo), è costante nell’escludere il diritto del condomino regolarmente convocato ad impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino.
Pertanto, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., l’unico soggetto legittimato ad impugnare la delibera assembleare, domandandone l’annullamento, è unicamente il soggetto pretermesso ovvero colui che non sia stato regolarmente convocato.
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