Si tratta di un percorso di alta formazione che consente l’iscrizione presso gli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento come gestore.
Facciamo chiarezza: ad oggi, purtroppo, l’eccessivo indebitamento di un soggetto non fallibile pregiudica necessariamente ogni possibilità di ricominciare a produrre nuovi guadagni, poiché quest’ultimi subirebbero l’aggressione dei creditori anche a distanza di anni.
Tuttavia, un approccio disancorato dal concetto di persecuzione a vita del debitore, ha portato il sistema giuridico italiano ad individuare una sorta di “riabilitazione” del soggetto sovraindebitato.
Prima di tutto bisogna chiarire che con la “morte finanziaria” di un soggetto idoneo a produrre reddito non ne trae vantaggio nessuno: il debitore, in primis, perché si vedrà perseguitato dai propri creditori e, quest’ultimi, a loro volta, perché subiranno un duplice scotto: 1. il credito originario non riscosso e 2. il dispendio – inutile in molti casi – di risorse volte al recupero del credito.
Inoltre, non bisogna sottovalutare i risvolti sociali, in termini chiaramente negativi, di un soggetto non più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni (più semplicemente, non più in grado di pagare i propri debiti). E’ chiaro che il sovraindebitamento, anziché esortare il debitore a lavorare, o comunque a produrre reddito, lo spinge al lavoro in nero ovvero a nascondere le proprie risorse economiche.
Insomma, non pagherà anche le tasse, o meglio, proprio in forza della situazione d’indigenza economica attenderà un sussidio dallo Stato, non aggregabile dai creditori, finendo per gravare sulle casse pubbliche ovvero sui contribuenti.
Il soggetto svoraindebitato dovrà rivolgersi ad un Organismo di composizione della crisi, il quale, a sua volta, nominerà un gestore della crisi affinché, al ricorrere di determinati presupposti, dia impulso ad una delle seguenti procedure: Piano del consumatore o Accordo di ristrutturazione dei debiti (minore).
In conclusione, per maggiore chiarezza, l’accesso alla predette procedure passa necessariamente per l’Organismo di Composizione della Crisi, mentre, l’eventuale affiancamento da parte di un professionista, per quanto consigliabile, costituisce sempre e comunque una mera eventualità non propedeutica alla procedura.
Pertanto, occorre distinguere il ruolo del gestore della crisi, nominato su indicazione dell’OCC, da quello dell’avvocato – c.d. advisor – che affianca il debitore, anche relazionandosi con il gestore, nello svolgimento della procedura.
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