Il caso è di tre assegni non trasferibili spediti a mezzo posta ordinaria, i quali, anziché essere incassati dall’effettivo legittimato, venivano presentati all’incasso – e pagati – dinanzi l’Istituto bancario da soggetto diverso da quello avente diritto e previa esibizione di un documento falso.
È prassi per le assicurazioni pagare il risarcimento dei danni tramite la spedizione a mezzo posta ordinaria di assegni circolari ovvero tramite titoli pagabili solo ed esclusivamente al soggetto il cui nome e cognome corrisponde a quello indicato sull’assegno.
Difatti, secondo l’art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 “L’assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l’assegno se non ad un banchiere per l’incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento”.
Pertanto, a tenore della norma citata, l’assegno non trasferibile non può che essere pagato all’avente diritto e in ipotesi di pagamento erroneo sarà la stessa banca a doverne risarcire le conseguenze pregiudizievoli.
Tuttavia, nel caso trattato dalla Corte di Cassazione – Sentenza n. 26.5.2020, n. 9769 (qui il testo completo), pronunciata a Sezioni Unite – si è affrontata la richiesta di risarcimento danni formulata dall’assicurazione/mittente nei confronti della banca, in seguito al pagamento, a soggetto non legittimato, di tre assegni circolari intercettati durante la spedizione a mezzo posta ordinaria.
Secondo la Suprema Corte, in tale ipotesi, sussiste concorso di colpa del mittente, in termini d’incidenza causale nella determinazione dell’evento dannoso, con conseguente venir meno della responsabilità esclusiva della banca, in particolare: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.”.
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