Il decreto “Cura Italia”, come risultante dalla Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, all’art. 54-ter, rubricato sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa, testualmente prevede: “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.
Sicché, introdotta tale possibilità, si vuole oggi approfondire l’analisi dei requisiti e la conoscibilità della sospensione semestrale nelle esecuzioni immobiliari da parte del Tribunale.
Presupposto indefettibile è che l’immobile soggetto all’esecuzione deve costituire l’abitazione principale del debitore.
Occorre pertanto chiarire cosa s’intende, e soprattutto come dimostrarlo, per abitazione principale del debitore (da non confondere con la prima casa in materia di agevolazioni fiscali).
Interviene in soccorso l’art. 13 c2 del Decreto Legge n. 201/2011 ai sensi del quale: “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.”.
Dal testo citato emergono, dunque, i seguenti requisiti: 1. iscrizione (o iscrivibilità) dell’immobile nel catasto urbano come unica unità immobiliare in cui 2. il debitore esecutato dimora abitualmente e 3. ha la residenza anagrafica.
Occorre scendere ancor più in profondità e fissare i confini normativi della definizione di dimora abituale. Ebbene, secondo la Sentenza n. 1526/2016 della Corte di Cassazione la dimora abituale va individuata, in ragione della … abituale e volontaria dimora in uno posto determinato e dunque, in ragione dell’elemento oggettivo della permanenza in tale luogo e dell’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi in maniera stabile in base alle abitudini di vita.
Dunque, in conclusione, può dirsi ragionevole presumere che al fine di dimostrare l’abitualità della dimora rileveranno i pagamenti delle utenze in misura superiore al minimo ovvero in modo da dimostrare l’effettività dei consumi.
Da ultimo, ma non ultimo, il quadro esposto non potrà certamente essere conosciuto dal Tribunale (i.e. Giudice dell’Esecuzione) in modo autonomo ed automatico, perciò, al ricorrere congiunto di tutti i presupposti descritti, è sicuramente opportuno proporre un’apposita istanza di sospensione della procedura esecutiva.
Se necessiti di maggiori chiarimenti, o se ritieni di poter avvalerti della sospensione introdotta con il Cura Italia, non esitare a contattare lo Studio Legale Fabrizi che, previo approfondimento del caso concreto, sarà lieto di