Di seguito un caso realmente accaduto ad un nostro assistito, il quale, dopo aver portato l’auto a riparare in garanzia, si è visto presentare un importante preventivo per la riparazione del medesimo guasto due giorni dopo la scadenza della garanzia.
In particolare, Tizio acquistava un autovettura marca Beta modello Gamma in data 15 gennaio 2018 con garanzia biennale e, a causa di un guasto alla marmitta, il 15 dicembre 2019 la portava presso un centro assistenza della Beta[1].
Seppur a ridosso della scadenza della garanzia, poiché comunque nel biennio dalla data d’acquisto, la casa automobilistica riparava il guasto senza addebitare alcun costo al proprietario del veicolo.
La riparazione, però, non era idonea ad estinguere il problema che a distanza di qualche giorno si ripresentava di nuovo e, recatosi ancora presso il centro assistenza il 17 gennaio 2020, ovvero due giorni dopo la scadenza della garanzia, il proprietario si vedeva chiedere una cospicua somma per il medesimo intervento.
Poiché manca una norma nel codice civile che disciplina espressamente l’ipotesi descritta, bisogna fare riferimento alla giurisprudenza sviluppatasi sulla materia (per essere chiari, alle precedenti sentenze).
In particolare, secondo un’autorevole pronuncia della Corte di Cassazione, all’intervento del venditore per eliminare il guasto sorto nel periodo di operatività della garanzia, consegue il diritto del proprietario dell’autoveicolo, in caso di persistenza del medesimo guasto, ad ottenere la sua riparazione nel termine di prescrizione – non più biennale, bensì – decennale[2]
Ma non è tutto. E se durante l’assistenza post garanzia, il proprietario dell’autoveicolo fosse costretto a noleggiare un auto per il tempo strettamente necessario dell’intervento?
Il tal caso, oltre al diritto della riparazione del guasto, avrebbe anche diritto al risarcimento del danno conseguente alla mancata eliminazione del giusto[3].
Pertanto, Tizio, tramite lo Studio Legale Fabrizi, ha prima inviato alla Beta una lettera di diffida e, in caso di persistente inadempimento, si procederà domandando all’Autorità giudiziaria di condannare la Società costruttrice ad aggiustare il guasto o, in mancanza, a pagare una somma a titolo di risarcimento.
Se il tuo problema è simile o uguale a quello descritto, non esitare a contattare lo Studio Legale Fabrizi, sapremo fornirti un concreto supporto legale che prospetti soluzioni al caso specifico.
[1] Si noti bene, seppur originato da un caso vero, per motivi di privacy tutti i dati qui indicati sono puramente inventati, ivi inclusi il nome della marca automobilistica, il modello, il problema e la data di assistenza.
[2] Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19702/2012: “In tema di per i vizi della cosa venduta, di cui all’art. 1490 cod. civ., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l’impegno sia accettato dal compratore, sorge un’autonoma obbligazione di facere, che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall’art. 2936 cod. civ., l’originario diritto del compratore alla ricerca del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all’art. 1495 cod. civ., mentre l’ulteriore suo diritto all’eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale”. Orientamento più volte confermato dalla giurisprudenza recente: Cass. n. 14005/2017; Cass. 11232/2016; Cass. n. 12802/2014.
[3] Cassazione n. 3531/1983: “Ove il compratore, in relazione ai vizi della cosa, denunci in giudizio l’inadempimento del venditore non all’obbligazione di garanzia di cui agli artt. 1490 ss., ma all’obbligazione di provvedere all’eliminazione dei vizi, successivamente assunta all’atto del loro riconoscimento, il compratore stesso può richiedere il risarcimento dei soli danni conseguenti all’inadempimento dell’obbligazione dedotta, con esclusione, pertanto, di quelli subiti per effetto di quei vizi prima dell’insorgere di detto obbligo di fare”.