La corretta instaurazione del contraddittorio in un giudizio, ossia la concreta certezza che tutte le parti coinvolte nel processo ne siano a conoscenza, è un principio cardine del nostro ordinamento giuridico e pertanto non trascurabile.
Perciò, la prima esigenza da soddisfare, è proprio la regolarità della notifica ovvero di quel procedimento che ne garantisce la comunicazione al destinatario.
Ad oggi, un enorme passo in avanti si è avuto con la notifica degli atti giudiziari a mezzo posta elettronica certificata, grazie alla quale la prova della regolarità si dimostra con le ricevute di accettazione e consegna.
Tuttavia, per quanto in ascesa, l’utilizzo della pec non è ancora ampiamente diffuso fra i privati. Ed è proprio in tali casi che per soddisfare quell’esigenza di certezza bisogna necessariamente notificare l’atto giudiziario mediante la consegna di copia cartacea al destinatario.
Ove non possibile ricorrere alla notifica a mani – è il caso in cui l’ufficiale giudiziario consegna la copia personalmente al destinatario – si procede con la notifica a mezzo posta, attraverso, quindi, la spedizione dell’atto in un plico raccomandato con avviso di ricevimento.
La giurisprudenza da sempre considera tale avviso di ricevimento uno strumento imprescindibile, poiché, la mancanza dello stesso, comporta l’irregolarità della notifica e l’impossibilità di procedere.
Per questo merita particolare attenzione la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione[1], seppur nell’ambito di un procedimento penale, in quanto, attribuendo rilevanza ai “vari passaggi di lavorazione della raccomandata e, quindi, l’esito della spedizione”, dichiarava la stampa della pagina web delle poste idonea a provare l’avvenuta notifica dell’atto.
Un primo segnale d’apertura, dunque, è stato definitivamente sancito e ora non resta che osservare se la pronuncia costituirà un caso isolato oppure l’inizio di un nuovo trend giurisprudenziale.
Clicca qui per leggere la Sentenza.
[1] Cassazione Sentenza n. 4485/2020 del 3 febbraio 2020.