L’amministratore condominiale che presti attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza, non può in via unilaterale disattendere il preventivo presentato in sede di nomina e approvato dall’assemblea[1].
Discorso diverso, invece, allorquando l’aumento del compenso costituisce oggetto di una espressa delibera dell’assemblea, poiché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1135 c.c., la giurisprudenza considera rientrante nei poteri dell’organo assembleare quello di riconoscere un compenso straordinario all’amministratore[2].
[1] Cassazione civile, n. 3596/2003
[2] Cassazione civile, n. 5014/2018: “In tema di condominio, per quanto l’attività dell’amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza, debba tendenzialmente ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa, rientra nelle competenze dell’assemblea quella di riconoscergli, con una specifica delibera, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un’attività straordinaria, non ravvisando sufficiente il compenso forfettario in precedenza accordato.”