Il “brevetto” è un diritto di esclusiva grazie al quale un’invenzione tecnologica viene tutelata per un periodo di tempo limitato (monopolio temporaneo); il titolare del brevetto, proprio in virtù della tutela riconosciutagli dalla legge, ha il diritto di proibire ad altri l’utilizzo a scopo commerciale dell’invenzione (produzione, distribuzione, importazione), per tutta la durata della protezione, nel territorio in cui è essa è protetta[1].
Tuttavia, affinché tale importante tutela possa trovare attuazione, l’invenzione deve essere “brevettabile” ossia soddisfare una serie di rigorose condizioni, in particolare:
Soltanto al ricorrere congiunto di tutti e tre i presupposti sopra elencati sarà possibile avviare la pratica per la protezione dell’invenzione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.
Se ritieni di aver sviluppato un’idea che soddisfa le tre condizioni e necessiti di assistenza la tutela della stessa, rivolgiti allo Studio Legale Fabrizi per avviare l’iter prima che la stessa idea possa venire depositata da altri.
[1] Così l’art. 45 del Codice Proprietà Industriale (in breve CPI): “Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.”
[2] Art. 46 CPI “Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.
Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi mezzo.”
[3] Art.48 CPI “Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.”
[4] Art.49 CPI “L’invenzione ha applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria compresa l’agricoltura.”