La fine di una relazione sentimentale crea generalmente rancori e risentimenti e, non di rado, coloro che ne pagano le conseguenze sono i figli, spesso oggetto di ripicche e strumentalizzazioni da parte degli adulti.
Ed è in tali ipotesi che la legge disciplina, determinandone i confini, i diritti e i doveri che ciascun genitore ha verso i propri figli.
Fra le varie problematiche che possono verificarsi, quelle di maggior rilievo riguardano sicuramente l’affidamento, il collocamento e il mantenimento dei figli.
Trattasi di profili d’assoluta importanza che meritano di essere approfonditi, anche in ragione dei riflessi che producono sulla vita del minore.
Procederemo per gradi, chiarendo 1. la differenza tra affidamento e collocamento e 2. i tipi di affidamento e di collocamento.
Sia che i genitori siano sposati, sia che siano semplicemente conviventi, una volta cessata la loro relazione sentimentale bisogna provvedere all’affidamento e al collocamento della prole.
A tal fine, occorre anzitutto chiarire che il criterio orientativo di scelta, posto alla base di ogni decisione da parte dei giudici, è quello del “superiore interesse del minore”. Ciò significa che ancor prima dei genitori, la legge tutela i figli, prevedendo il loro diritto di mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori.
L’affidamento è strettamente connesso all’esercizio della responsabilità (prima potestà) genitoriale, ovverosia a tutte le decisioni riguardanti l’educazione e la crescita dei figli (scuola, salute, attività sportive etc…).
Il collocamento, invece, riguarda il punto di riferimento abitativo dei figli, da intendersi come la casa del genitore presso cui trascorrono più tempo.
Nei paragrafi che seguono illustreremo i diversi tipi di affidamento e collocamento, ma è importante specificare che anche se i figli sono fisicamente collocati in maniera prevalente da uno dei due genitori, solitamente vengono comunque affidati ad entrambi (c.d. affidamento condiviso).
L’affidamento può essere condiviso o esclusivo e la scelta dell’uno o dell’altro dipende soltanto dalla tutela degli interessi e dei bisogni della prole.
L’affidamento esclusivo costituisce soluzione eccezionale, consentita solo qualora uno dei due genitori risulti talmente inidoneo da essere addirittura pregiudizievole per il minore. Al riguardo, mancando regole rigide e prestabilite, la decisione sull’affidamento esclusivo è rimessa alla valutazione concreta del Giudice caso per caso.
Per esempio, si è disposto l’affido esclusivo quando: il minore ha manifestato grosse difficoltà relazionali, tanto da non voler più incontrare uno dei genitori; un genitore, dotato di “personalità manipolativa”, con un condizionamento programmato allontani fisicamente e psicologicamente i figli dall’altro genitore, realizzando un’alienazione parentale; uno dei genitori, per anni, si renda totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore del figlio, e eserciti in modo discontinuo il diritto di visita; un genitore abbia una cattiva condotta morale e civile, sia stato condannato per omicidio e per altri reati non lievi, presenti un carattere collerico e violento, sia affetto da etilismo cronico, e manifesti un notevole disprezzo per omosessuali e “diversi”; uno dei genitori ha usato violenza nei confronti dell’altro alla presenza dei figli.
Nell’affidamento condiviso, invece, vi è l’assunzione “condivisa” della responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori, quindi, esercitano un’analoga compartecipazione alle scelte riguardanti la quotidianità come, ad esempio, i percorsi educativi, le cure e l’istruzione.
Per quel che concerne il collocamento le opportunità sono molteplici.
Il più frequente è il collocamento prevalente presso uno dei genitori (generalmente la madre) con diritto dell’altro genitore di trascorrere del tempo con i figli con modalità e tempi prestabiliti (per esempio due pomeriggi a settimana e week end alternati).
Altra soluzione è quella del collocamento paritario che implica che la prole trascorra con i genitori lo stesso periodo di tempo (una settimana e una settimana, tre giorni e tre giorni con domeniche alternate etc..).