Molti proprietari si trovano nella difficile posizione di non poter utilizzare i propri immobili per varie ragioni, come l’introduzione abusiva di estranei, che possono accedere clandestinamente o persino con la forza, oppure a causa di ex inquilini le cui locazioni sono scadute e che rifiutano di lasciare l’immobile spontaneamente. Queste situazioni sollevano la questione critica: cosa fare quando un immobile è occupato senza alcun diritto?
Un’occupazione è definita “abusiva” o “sine titulo” quando chi occupa l’immobile non possiede alcun titolo giuridico che ne giustifichi la presenza. Ciò accade, ad esempio, quando l’occupante non è il proprietario, non è più un conduttore sotto contratto di locazione o comodato a causa della scadenza o di altre cause, e non è nemmeno un ospite ufficialmente invitato. Nel diritto italiano, tale situazione non solo rappresenta un illecito civile, ma obbliga anche l’occupante a rilasciare l’immobile e a risarcire i danni causati.
Nel campo del diritto penale, i proprietari possono presentare denuncia alle autorità per crimini come l’invasione di proprietà o la violazione di domicilio. Questo atto inizia un procedimento penale che, sebbene non porti a un immediato sgombero, serve quantomeno a formalizzare l’accusa contro gli occupanti.
Sul fronte civile, i proprietari hanno a disposizione diversi strumenti per riottenere la disponibilità materiale del loro immobile. Possono ad esempio avviare un’azione di reintegrazione del possesso, per la quale è necessaria la dimostrazione dello spossessamento, oppure un’azione di rivendicazione della proprietà, che richiede una documentazione più dettagliata del diritto di proprietà dell’immobile.
In ogni situazione di occupazione abusiva, è essenziale agire tempestivamente e con le dovute informazioni legali per navigare efficacemente nel recupero della proprietà e per minimizzare ulteriori complicazioni o danni.
Il proprietario di un immobile abusivamente occupato può usufruire del rapido procedimento di sfratto delineato dagli articoli 656-657 del Codice Civile? Generalmente, la risposta è no. Questo rappresenta un ostacolo significativo, dato che il procedimento di sfratto è concepito per essere più rapido e snello rispetto ad altre procedure giuridiche.
Quando non è possibile affidarsi a un procedimento di sfratto, i proprietari di immobili occupati abusivamente hanno altre vie legali a disposizione:
L’azione di rivendicazione è disciplinata dall’articolo 948 del Codice Civile. Attraverso questo procedimento, il proprietario chiede di verificare e confermare il suo diritto di proprietà, spingendo il giudice a ordinare agli occupanti abusivi di liberare l’immobile. Tuttavia, questa procedura è notoriamente più lunga e complessa rispetto a quella di sfratto.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che l’azione di rivendicazione richiede la “probatio diabolica“, ovvero una prova rigorosa del diritto di proprietà (Cassazione S.U. n. 7305/2014). Chi intende liberare un immobile tramite rivendicazione deve dimostrare di avere un titolo originario, che può anche derivare da usucapione.
Questo scenario legale enfatizza l’importanza di una documentazione accurata e completa quando si cerca di recuperare un immobile attraverso la via giudiziaria. I proprietari devono essere preparati per un processo che può essere sia dispendioso sia prolungato, ma che è essenziale per ripristinare pienamente i loro diritti di proprietà.
Qualora il proprietario possessore dell’immobile sia stato spogliato in modo violento o clandestino, potrà, entro l’anno dallo spoglio, agire con l’azione di reintegrazione ex Art. 1168 c.c. o con l’azione prevista all’Art. 1170 co. 3 c.c. (c.d. di manutenzione), il cui rito segue le forme più snelle dei procedimenti cautelari (Art. 703 c.p.c.), finalizzata ad ottenere la cessazione delle molestie o delle turbative. Nei casi di urgenza, quando ci si trovi di fronte alla necessità di una tutela immediata, al ricorrere dei presupposti di legge (fumus boni juris e periculum in mora), si può fare ricorso all’apposito procedimento cautelare ex Art. 700 c.p.c.
La Corte di Cassazione, con pronuncia a S.U. n. 33645/2022, afferma “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”.
Le riforme di legge potrebbero significare tempi più rapidi e meno ostacoli nel recupero degli immobili, un motivo in più per restare aggiornati sulle modifiche legislative attraverso il proprio avvocato.
Navigare le sfide legali dell’occupazione abusiva può essere complesso, ma con le giuste nozioni e supporto professionale, è possibile tutelare i diritti di proprietà e ottenere giustizia.
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